Norme

Consenso informato digitale: firmare sul tablet, e cosa dice la legge

Dal foglio da scansionare al tablet in sala d'attesa: quale firma serve, cosa chiede la legge 219/2017, quando conviene la firma elettronica avanzata e come conservare il documento.

Moduli stampati, firmati, scansionati e archiviati: in molti centri il consenso informato è ancora una piccola catena di montaggio di carta. Firmarlo sul tablet della segreteria, o sul telefono del paziente prima della visita, è più semplice. Ma una firma digitale non vale l'altra, e conviene sapere quale serve.

Cosa chiede la legge sul consenso

La legge 219/2017 stabilisce che il consenso informato si documenta in forma scritta o con una videoregistrazione (oppure con dispositivi che permettono di comunicare alle persone con disabilità), e che va inserito nella cartella clinica e nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Prima della firma viene l'informazione: il paziente deve capire cosa accetta, i benefici, i rischi, le alternative. Il modulo è la prova di questo colloquio, non il suo sostituto.

Le firme elettroniche, in breve

Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e il regolamento europeo eIDAS distinguono più livelli di firma elettronica:

FirmaCom'èValore
Semplice Il tratto disegnato sullo schermo, una spunta, un codice ricevuto per SMS Valutata liberamente dal giudice, caso per caso
Avanzata (FEA) Legata in modo univoco al firmatario, che è identificato; il documento non si può modificare dopo la firma senza che si veda Soddisfa la forma scritta, con il valore dell'art. 2702 c.c.
Qualificata o digitale Con un certificato qualificato e un dispositivo sicuro, come la firma digitale con OTP Soddisfa la forma scritta, il livello più alto

Per un documento che deve avere la forma scritta, come il consenso informato, il riferimento è quindi la firma elettronica avanzata o superiore (art. 20, comma 1-bis del CAD). Una firma semplice su tablet ha comunque valore di prova, ma meno solido, soprattutto se manca tutto il resto: chi ha firmato, quando, su quale testo.

Chi offre la FEA ha degli obblighi

Il DPCM 22 febbraio 2013 elenca cosa deve fare chi offre una soluzione di firma elettronica avanzata:

  • identificare con certezza chi firma;
  • fargli accettare per iscritto le condizioni del servizio, e dargliene copia;
  • conservare l'accettazione e i dati di identificazione per almeno vent'anni;
  • pubblicare le caratteristiche del sistema e come garantisce i requisiti di legge;
  • avere un'assicurazione per la responsabilità civile di almeno 500.000 euro.

Per questo la FEA nei centri medici si appoggia quasi sempre a un fornitore specializzato, che si occupa di identificazione, adesione e conservazione delle prove.

Cosa rende solida una firma sul tablet

Qualunque firma si scelga, il documento firmato regge meglio se:

  • il testo firmato è congelato: la versione del modulo e le sue parole non cambiano dopo la firma;
  • il PDF finale porta con sé le prove: chi ha firmato, quando, da quale dispositivo, con quale codice;
  • il documento ha un'impronta (un hash) e un sigillo con data certa, così che ogni modifica si veda;
  • resta traccia di ogni passaggio, dall'invio del modulo alla firma, in un registro che non si riscrive;
  • il paziente riceve la sua copia.

Prima della visita, non in sala d'attesa

Il vantaggio più grande del consenso digitale non è la firma, è il tempo. Il paziente può ricevere i moduli prima della visita, leggerli con calma a casa e firmarli dal telefono: arriva al centro con tutto pronto, e il medico ha più tempo per spiegare invece che per raccogliere fogli.

Come lo fa DottorCloud

In DottorCloud i moduli e i consensi si firmano con il dito sul telefono del paziente o sul tablet del centro. Il testo di ogni versione resta congelato, il documento firmato diventa un PDF/A con la sua pagina di prove, il sigillo del centro e la marca temporale, e ogni passaggio resta in un registro concatenato. Per i documenti che chiedono la firma avanzata c'è l'estensione con un fornitore di FEA. Vedi moduli e consensi digitali.

Le informazioni sono aggiornate al 2 ottobre 2026 e non sostituiscono il parere del consulente legale del centro.

Fonti

  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 1, comma 4 (forma del consenso informato) — Gazzetta Ufficiale
  • D.Lgs. 82/2005 (CAD), artt. 1, 20 e 21; Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS), art. 3
  • DPCM 22 febbraio 2013, artt. 55–57 (obblighi di chi offre la firma elettronica avanzata) — testo del decreto

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